Contratto a progetto: dalla Riforma Fornero alle novità del Decreto lavoro
di Valentina Pennacchio – 29 Jun 2013 – 12:59
Novità in arrivo sul fronte contratti. Con l’approvazione del Decreto lavoro sono state apportate alcune modifiche alla Riforma Fornero in particolare per quanto riguarda i contratti a termine, a chiamata e a progetto. Dalla Riforma Fornero alle novità del Decreto lavoro: cosa cambia nel contratto a progetto?
La Riforma Fornero
Il contratto a progetto è stato introdotto dal D.Lgs n. 276/2003, come una collaborazione coordinata e continuativa collegata ad un progetto. Al fine di evitare un abuso dello stesso ed evitare che il contratto a progetto nasconda rapporti di lavoro riconducibili a prestazioni con vincolo di subordinazione, la Riforma Fornero ha previsto la necessità di ricondurre il contratto a progetto ad uno o più progetti specifici, nonché ad un risultato finale. Ricordiamo che la mancata individuazione di un progetto specifico comporta la trasformazione del rapporto in un contratto subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
In particolare la legge n. 92/2012 ha previsto che tra i requisiti del contratto a progetto, ai fini della prova, debba risultare “la descrizione del progetto, con individuazione del contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende perseguire”.
In sostanza non basta prevedere un progetto, bisogna fornire una dettagliata descrizione dello stesso e il contratto a progetto deve svolgersi mediante una prestazione:
- autonoma;
- coordinata con il committente;
- non collegata ad un orario.
Con la Riforma Fornero è stata fornita una specifica importante sul progetto oggetto del contratto. Esso non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Per quanto riguarda il corrispettivo, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai livelli minimi applicati nello stesso settore alle mansioni equiparabili esercitate dai lavoratori subordinati. Il contratto si estingue quando:
- si realizza il progetto oggetto del contratto stesso;
- il committente rileva oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore che rendono impossibile la realizzazione del progetto;
- il dipendente può recedere, dandone preavviso, quando tale facoltà sia prevista nel contratto.
Novità del Decreto lavoro
Il Decreto lavoro stabilisce le seguenti novità sulla forma e le caratteristiche del contratto a progetto:
- il contratto a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (al posto di esecutivi o ripetitivi), elementi che non vengono più considerati separatamente tra i requisiti per escludere il contratto a progetto, ma contemporaneamente;
- a livello formale viene eliminata la dicitura “ai fini della prova” nell’indicazione degli elementi del contratto, che ora devono essere indicati tassativamente.
A ciò si aggiunge il fatto che le dimissioni, la procedura di convalida o di risoluzione consensuale vengono estese anche ai contratti a progetto, nonché a quelli di associazione in partecipazione.
In pratica al contratto a progetto sono state estese quelle norme a garanzia del lavoratore e dirette ad eliminare le cosiddette “dimissioni in bianco”, pratica illegale di false dimissioni volontarie che viene perseguita con intento ricattatorio da parte del datore, ovvero quelle norme per cui è prevista la convalida preventiva delle dimissioni presentate dal dipendente in talune circostanze.
Tra questi casi ad esempio scatta la convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio quando vengono presentate le dimissioni dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, dalla lavoratrice o dal lavoratore genitori durante i primi tre anni del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
IL NOSTRO COMMENTO: Mah!
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