Primo stop alla Tares
Primo stop alla Tares.
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Il TAR (tribunale amministrativo regionale) di Reggio Calabria dice che non si possono imporre tasse arbitrarie, perché “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto”. Quindi se il servizio è scarso o inefficiente la tassa si deve abbassare.
Questa è la prima pronuncia di un Tribunale amministrativo sulla Tares (imposta che ha preso il posto della Tarsu, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e della Tia, la tariffa di igiene ambientale) al comune di Siderno.
La sezione di Reggio Calabria del TAR, nella camera di consiglio del 9.1.2014, rispondendo alla richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati sulla Tares, ha disposto a carico dell’Amministrazione Comunale, la produzione di una relazione dettagliata sul servizio svolto nel 2013. I ricorrenti nella loro richiesta al Tar di cancellazione delle disposizioni che regolamentano la tariffa comunale, infatti, avevano esposto le gravissime disfunzioni che si erano verificate nel servizio raccolta rifiuti nell’anno 2013, evidenziando che “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto”. L’avvocato Maria Cecilia Gerace sostiene che l’ordinanza del TAR, che in piena e fedele applicazione della normativa vigente contempera con estremo equilibrio gli interessi pubblici e privati coinvolti, rende concreta la possibilità di un vero dialogo tra gli Amministratori ed i cittadini di Siderno che hanno più volte espresso “ l’auspicio e la disponibilità a trovare una soluzione in sede amministrativa che sia conforme alla vigente normativa e finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico, inteso come miglior risultato possibile per la collettività nel suo insieme salvaguardando nel contempo i diritti dei singoli componenti” .
IL NOSTRO COMMENTO: l’occasione è buona per intavolare un dialogo tra cittadini e Comune di appartenenza per ridurre l’importo della Tares per l’anno 2013 ove mai il servizio non sia stato efficiente atteso che “la normativa vigente impone di rapportare le tariffe al servizio offerto”. Se il colloquio non dovesse sortire alcun effetto inviate per racc.a.r. la sottosegnata istanza di riduzione della tariffa TARES. In caso di silenzio o di rifiuto attivate immediatamente le procedure giudiziarie richiedendo anche un eventuale danno arrecato alla salute ed all’ambiente. Questa istanza vale per il Comune di Reggio Calabria ma può essere adattata anche per altri Comuni che si trovano in analoga situazione.
RACCOMANDATA A/R
All’Amm.ne Comunale
In persona dei legali rappresentanti pro tempore
Piazza Italia
89100 Reggio Calabria
OGGETTO: T.A.R.E.S. istanza di riduzione tariffa
IL Sottoscritt______________________________________________________________________
Nat__a________________________________________Prov.________il______________________
Residente in Reggio Calabria, Via_____________________________________N.________________
C.F._______________________________________codice contribuente________________________
CONSIDERATO
Che l’art.14, comma 20 del D.L. 6.12.2011,N.201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011,N.214, dispone che il tributo T.A.R.E.S. “ è dovuto nella misura massima del 20 della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”;
Che l’effettuazione del servizio si presenta deficitario e viola gravemente la disciplina di riferimento, essendo notoria la presenza costante di rifiuti giacenti sul territorio comunale;
CHE in riferimento ai mq viene illegittimamente applicata una tariffa maggiore per i locali con dimensioni inferiori e lo stesso dicasi per i nuclei familiari più numerosi, quando il D.P.R. 158/99 all’art..5 per il calcolo della tariffa per le utenze domestiche al comma 1 prevede: “Stabilito ai sensi dell’art.4, comma 2, l’importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni del locali”.
C H I E D E
L’annullamento in autotutela delle determine e delle delibere , comunque degli atti preliminari e prodromici, conducenti alla determinazione dell’attuale delibera per i vizi sopra indicati ed in subordine, la rideterminazione della somme richieste a titolo di pagamento T.A.R.E.S. entro i limiti previsti dalla normativa sopra citata.
Ed avendo proceduto al pagamento di Euro_________come da avviso di pagamento T.A.R.E.S. N.________
si chiede,altresì, il rimborso delle somme eccedenti versate mediante Modello F/24, rideterminate secondo il disposto dell’art.14 c.20 della legge 214/11.
In caso di silenzio o rifiuto, si riserva di tutelare il proprio diritto attivando le necessarie procedure giudiziarie richiedendo, inoltre, il risarcimento dell’eventuale riconoscimento del danno arrecato alla salute ed all’ambiente.
Reggio Calabria,lì_________________________ Firma
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